Se l'avvocato si trova in conflitto d'interessi cosa accade?

15.02.2024

Nel titolo II del Codice Deontologico forense è disciplinato l'istituto del conflitto d'interessi.

In particolare infatti si prevede che nei seguenti casi, l'Avvocato è tenuto a tenere delle condotte ben precise:

  • Quando l'attività professionale svolta rischia di determinare un conflitto con gli interessi della parte che assiste, del cliente o rischia di incidere su un altro incarico, è tenuto ad astenersi dal prestare la predetta attività professionale.
  • Durante lo svolgimento della propria attività professionale, l'Avvocato deve mantenere la propria indipendenza e difendere la propria libertà personale nonché la propria sfera privata.
  • Se il nuovo mandato, rischia di portare il professionista a violare il segreto professionale circa le informazioni a lui fornite da un altro cliente, rischiando di favorire ingiustamente l'altra parte, l'Avvocato è tenuto ad astenersi dal nuovo incarico, essendo presente un conflitto d'interessi.
  • Se sussistono delle circostanze che impediscono la prestazione dell'attività richiesta, l'avvocato deve comunicarlo alla parte assistita.

Ma cosa accade se l'avvocato evita di astenersi in caso di conflitto d'interessi? E' previsto naturalmente un trattamento sanzionatorio che prevede la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Proprio sull'aspetto sanzionatorio è intervenuto il CNF con la sentenza n.217 del 25 ottobre 2023 affermando che la ratio di questo illecito deontologico risiede nella volontà di tutelare l'affidamento delle persone circa la capacità degli avvocati di fronteggiare i doveri che la loro professione impone.

Il divieto di prestare assistenza legale in presenza di conflitto di interessi, mira non solo a tutelare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato ma anche della dignità della professione forense scongiurando anche il rischio che si possa dubitare della correttezza professionale e deontologica dell'avvocato stesso.

Proprio in materia di famiglia, infatti, il codice deontologico, vieta espressamente, all'avvocato che abbia assistito in controversie familiari, i coniugi o i conviventi di fatto, di assumere in futuro il

mandato per uno solo di essi contro l'altro.

Dott.ssa Martina Carosi