Le “scappatelle” reiterate provano il nesso causale con la crisi coniugale

13.06.2025

Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32349

A cura di Dott.ssa Veronica Riggi

MASSIMA: "La violazione dell'obbligo matrimoniale di fedeltà, attuata tramite l'instaurazione e il mantenimento di una relazione extraconiugale non sporadica o occasionale, ma stabile e continuativa e poi esitata in stabile convivenza, è condotta grave che prova il nesso causale tra l'adulterio e la crisi coniugale, attesa l'idoneità di tale condotta a incrinare in maniera irreversibile il rapporto coniugale e a determinare un fatto di intollerabilità della convivenza."

Il procedimento riguardava una donna che chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito in capo al marito, per avere questi tenuto durante il matrimonio, comportamenti lesivi dei doveri matrimoniali, nonchè la statuizione dei provvedimenti per sé medesima e per i figli.

Il Tribunale dichiarava la separazione personale e addebitava la responsabilità all'ormai ex marito, affidando i figli minorenni congiuntamente a entrambi i genitori con facoltà di incontrare il padre liberamente e prevedendo la collocazione privilegiata presso la madre, cui era assegnata la casa familiare fino a quando i figli non avessero raggiunto l'indipendenza economica e poneva a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile.

L'ex marito proponeva appello.

La Corte territoriale rigettava l'appello e l'uomo si rivolgeva alla Corte di Cassazione, che ha rigettato le doglianze ed ha al contempo fornito chiarimenti sulla tematica dell'infedeltà come causa della disgregazione dell'unione familiare.

Per gli Ermellini, le censure che prospettano l'illogicità della decisione risultano impropriamente dirette a criticare il "peso probatorio" attribuito alle testimonianze e alle risultanze investigative, dalle quali era emerso il comportamento censurato, costituito da plurime infedeltà del marito commesse durante il rapporto, protrattesi nel tempo e generatrici di litigi tra i coniugi fino alla crisi, sulle quali la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento.

L'addebito della separazione è stato ritenuto fondato dai giudici di merito sulla base della gravità delle condotte poste in essere dall'uomo, in termini di violazione dell'obbligo matrimoniale di fedeltà, attuata tramite l'instaurazione e il mantenimento di una relazione extraconiugale non sporadica o occasionale, ma stabile e continuativa e poi esitata in stabile convivenza, ritenendo anche provato il nesso causale tra la condotta adulterina del marito e la crisi coniugale, attesa l'idoneità di tale condotta a incrinare in maniera irreversibile il rapporto coniugale e a determinare un fatto di intollerabilità della convivenza.

Il palazzaccio ha poi evidenziato che le allegazioni del marito per dimostrare l'anteriorità della crisi familiare rispetto all'accertata infedeltà non avevano trovato riscontro probatorio.

Per quanto poi riguarda l'accertamento del reddito dell'ex marito, che va oltre i documenti prodotti, c'è da dire che l'art. 156, co. 1, c.c. prevede che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

E si sa! Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, come situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze dell'istante, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.

Nel caso in esame, la decisione impugnata ha applicato i principi enunciati, in quanto è stato esaminato quanto evincibile a detto fine, in ragione delle attività lavorative delle parti, che ha evidenziato il divario di capacità reddituale tra la moglie e il marito.

Per la divisione della casa familiare, poi, per gli Ermellini, la Corte di appello ha motivato le ragioni di opportunità che hanno indotto il rigetto della domanda, inquadrata sull'interesse dei figli a conservare un habitat lontano da possibili contrasti e a evitare l'introduzione di elementi precursori e di conflittualità, senza che sia stato evidenziato dall'uomo lo specifico interesse dei minori a un mutamento della fruizione della casa familiare.