
I testimoni de relato e de relato actoris
A cura di Avv. Martina Carosi
L'istituto della testimonianza, si sa, è il mezzo di prova più noto sia nel processo penale che in quello civile e trova la sede naturale per la propria formazione nell'udienza dibattimentale.
Ciò che rileva non è soltanto la funzione del mezzo di prova, ma anche la distinzione tra le diverse tipologie di testimonianza.
Si parla di testimonianza diretta quando il fatto è stato percepito direttamente e quindi personalmente dal testimone con i propri sensi; si ha, invece, la testimonianza indiretta quando il testimone è venuto a conoscenza del fatto oggetto di prova da altre persone.
Nell'ambito della testimonianza indiretta, occorre distinguere ulteriormente tra testimonianza de relato e de relato actoris, sulla quale la stessa Corte Suprema di Cassazione è intervenuta con la Sentenza n.14030 del 21 maggio 2024.
In essa, infatti, gli Ermellini hanno precisato che nella testimonianza de relato, la rilevanza è attenuata in quanto, come prima precisato, i testimoni depongono su circostanze apprese da persone esterne al giudizio, ma la loro deposizione può assumere rilevanza probatoria ove trovi riscontro in ulteriori elementi idonei a confermarne l'attendibilità.
Diversamente, nella testimonianza de relato actoris, il testimone riferisce su circostanze apprese direttamente dalla parte che ha promosso l'azione giudiziaria – da qui il nome "de relato actoris" – pertanto, la deposizione non verte su fatti percepiti personalmente dal teste, ma sulle dichiarazioni provenienti da un soggetto portatore di un interesse diretto all'esito della controversia. Per tale ragione, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza, essa non può, da sola, costituire prova del fatto dedotto in giudizio, potendo al più assumere valore meramente indiziario e richiedendo necessariamente il supporto di ulteriori elementi probatori.
La ratio posta a fondamento della pronuncia della Corte di Cassazione è semplice e intuitiva. Se fosse consentito provare un fatto semplicemente attraverso persone capaci di riferire solamente ciò che ha raccontato la parte interessata, si finirebbe per attribuire indirettamente valore probatorio a dichiarazioni provenienti da chi ha un interesse personale all'accoglimento delle proprie domande.
Posto ciò, si può certamente ritenere che la deposizione de relato actoris sia idonea ad assumere una funzione meramente sussidiaria o indiziaria, risultando apprezzabile solo se inserita all'interno di un quadro probatorio più ampio e supportata da elementi oggettivi, presunzioni o altre testimonianze volte a confermarne il contenuto.
