Tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e accesso al fondo

28.07.2023

La possibilità di prevedere indennizzi per le vittime dei reati che, avendo subito un danno derivante da un atto penalmente rilevante, non possono ottenere "soddisfazione" dall'autore del reato stesso, è stata a lungo riconosciuta dal nostro ordinamento solo per specifiche categorie di vittime di mafia, terrorismo e tratta di esseri umani…ma non per la generalità delle persone offese da gravi reati.

Dagli anni novanta sono stati elaborati dei maccanismi indennitari (molto fragili) in ottemperanza alla Convenzione del 1988 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, promossa dal Consiglio d'Europa, ma escludendo reati gravi quali la violenza sessuale e l'omicidio e risarcendo solo le vittime di determinate categorie di reati, come la criminalità organizzata, il terrorismo, l'estorsione e l'usura.

Questa lacuna è stata colmata quando nel nostro ordinamento si è dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

Tale direttiva ha stabilito un sistema di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea per garantire a tutte le vittime di un reato, commesso in uno Stato diverso da quello in cui hanno la residenza, di conseguire un indennizzo dallo Stato del locus commissi delicti, ovvero dallo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato, ove l'autore del reato sia ignoto o insolvente o non possa essere perseguito[1].

La direttiva dispone poi che gli Stati si dotino di un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei relativi territori.

Più nel dettaglio, l'art. 12 della suddetta Direttiva dispone che "le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime".

È la stessa Direttiva all'articolo 18 ad imporre agli Stati membri due termini per l'adempimento, uno entro il 1° luglio del 2005 con l'attuazione dei sistemi indennitari nazionali e l'altro, entro il 1° gennaio del 2006 per la predisposizione dei meccanismi funzionali al coordinamento fra gli Stati per i casi transfrontalieri.

Orbene, l'Italia non ha rispettato tali termini e la Commissione europea ha dato impulso a due successive procedure di infrazione, culminate con due sentenze di accertamento dell'inadempimento rese dalla CGUE (Corte di Giustizia dell'UE). Invero, l'inadempimento ha anche indotto alcune vittime ed i loro familiari ad intentare azioni risarcitorie nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancata attuazione della Direttiva stessa, con la conseguenza che i nostri giudici sono stati chiamati a valutare l'ambito di applicazione della Direttiva (allora non ancora attuata!) e il suo carattere transnazionale e hanno dovuto, altresì valutare, la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno subito dalle vittime per effetto della mancata attuazione della direttiva scandagliando e ricercando la natura dell'obbligo sussistente in capo allo Stato italiano e la natura del suo inadempimento.

Solo con L. 122/2016 l'Italia ha adempiuto all'obbligo dell'UE e l'articolo 11 della Legge europea 2015-2016 ha ampliato il novero dei reati intenzionali violenti rilevanti ai fini dell'attuazione della direttiva, riconoscendo il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e del reato previsto dall'articolo 603 bis c.p. (reato di intermediazione illecita e sfruttamento al lavoro), non modificando la legislazione speciale a favore delle vittime di determinati reati, applicabile qualora più favorevole.

Purtroppo però, il legislatore ha ristretto l'accesso a tale fondo ad un numero limitato di soggetti introducendo dei requisiti economici: chi vuole ricevere il beneficio deve risultare avere un reddito annuo che dall'ultima dichiarazione, non sia superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come è possibile notare e dedurre da quanto appena esposto, appare evidente che si tratta di delitti contro la persona.

Tali delitti sono disciplinati nel Titolo XII del Libro II del Codice Penale che li suddivide in tre raggruppamenti distinti in base al bene giuridico tutelato di cui il Capo I disciplina i delitti contro la vita e l'incolumità individuale; il capo II i delitti contro l'onore; ed in fine, il Capo III i delitti contro la libertà individuale.

Elemento comune per i delitti di cui al Capo I, oltre alla tutela del bene-vita, è anche il fatto che, ad esclusione del delitto di infanticidio previsto nell'art.578 c.p., i delitti in questione sono reati comuni, in quanto il soggetto attivo può essere "chiunque", mentre, si identifica il soggetto passivo, ovviamente, nella persa vivente e quindi nel soggetto capace di vivere autonomamente rispetto alla madre.

Si tratta, inoltre, di reati a forma libera, essendo realizzabili in qualunque modalità sia essa consistente in un'azione od un'omissione volta alla causazione dell'evento morte, che sarà anche considerato il momento consumativo del reato.

A tal riguardo, appare importante ricordare che con l'articolo n.1 della L.n. 578/1993, il Legislatore ha stabilito che l'evento morte si realizza nel momento in cui cessa ogni attività dell'encefalo.

Giacché oltre all'omicidio che rientra nel novero dei delitti di cui al Capo I, si fa menzione anche delle lesioni, esse possono essere ricomprese nell'ambito dei delitti contro l'incolumità individuale.

In tali delitti, a differenza di quelli di cui sopra, il bene giuridico tutelato, è quello della personalità fisica e morale, sia per via delle sofferenze fisiche che la condotta dolosa è in grado di cagionare, sia per via delle lesioni "morali" relativamente alla dignità, al decoro e all'onore che la vittima può subire.

Anche il reato di lesioni personali dolose di cui all'art. 582 c.p., è un reato comune e a forma libera che vede realizzarsi la propria consumazione nel momento in cui insorge la malattia, da intendersi secondo l'orientamento dominante come, "un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo[2]".

In ultimo, ma non meno importante, c'è il reato di violenza sessuale di cui all'art.609-bis c.p., in cui, invece, si ha un bene giuridico tutelato completamente diverso dai precedenti, in quanto con esso, si mira a tutelare la libertà sessuale sia intesa come libertà da abusi nell'ambito erotico, sia come il diritto che ogni individuo ha, di autodeterminarsi nell'ambito sessuale.

Anche qui si parla di un reato comune, in cui però, possono configurarsi due condotte distinte: da una parte la violenza per costrizione in cui viene impiegata la minaccia, la violenza o l'abuso di autorità per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali; e dall'altra c'è la violenza per induzione in cui la condotta si esplica nell'abusare della condizione di inferiorità della vittima.

Il delitto si reputa consumato al momento in cui si realizza l'atto sessuale con possibilità di tentativo ed è sottoposto ad un particolare regime di procedibilità in quanto è procedibile a querela di parte irretrattabile presentabile entro sei mesi, con la peculiarità che in alcuni casi eccezionali diventa procedibile d'ufficio (es. persona offesa minore d'età, ecc.…).

Il fondo per le vittime di reati intenzionali e violenti, a norma della L.n. 122/2016, prevede che i reati per i quali è possibile accedere al fondo sono i seguenti, stabilendo il seguente indennizzo:

  • 25.000 €: per la violenza sessuale e le lesioni gravissime comportanti modifica dell'aspetto tramite lesioni al volto;
  • 50.000 €: per l'omicidio;
  • 60.000 €: per i crimini domestici e sono legittimati i figli della vittima;

Va precisato che per i reati di cui sopra, è altresì previsto il rimborso delle spese mediche per un ammontare pari ad € 10.000, mentre per i reati dolosi contro la persona il rimborso delle spese mediche è indicato nella cifra di € 15.000.

Quali sono i requisiti di accesso al fondo?

Innanzi tutto la vittima può presentare la domanda di indennizzo e sperare di poter accedere alla tutela indennitaria solo una volta che in sede penale sia intervenuta una sentenza di condanna dell'offensore al risarcimento del danno a favore della vittima oppure si sia pervenuti al provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato, la vittima deve dimostrare di avere già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale (salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto) e alla domanda, a pena di inammissibilità, deve essere allegata tutta la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato.

Requisito è poi che la vittima non deve avere concorso, neppure colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo per cui procede e che la vittima non deve essere stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stata sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; infine, la vittima non deve avere "percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati".

A chi è destinato?

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto[3]. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile

La domanda di indennizzo deve essere presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, al prefetto della provincia in cui risiede il richiedente.

Dott.ssa Martina Carosi

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Perché, ad esempio, "nulla tenente"

[2] Cass., Sez. Un 2437/2009

[3] Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.