
Se uso violenza o minaccia contro due pubblici ufficiali durante un controllo di polizia rispondo due volte dello stesso reato?
Il nostro Legislatore ha previsto una norma ad hoc all'interno del codice penale, la quale punisce le condotte violente poste in essere da soggetti comuni nei confronti di pubblici ufficiali.
Difatti, l'art. 337 del codice penale recita testualmente: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni"
Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è la libertà di azione dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni già adottate a cui si accompagna, in caso di violenza o minaccia, il fine di garantire la sicurezza e la libertà di azione dei pubblici funzionari contro le altrui violenze.
Il soggetto attivo del reato consapevolmente, agisce per un fine specifico: utilizzare violenza o minaccia allo scopo di opporsi ad un atto di ufficio dell'Autorità .
È chiaro che possono verificarsi anche episodi in cui non via necessariamente la violenza fisica o la minaccia verbale esplicita, ma, anche, una condotta tesa ad ostacolare o ad impedire implicitamente l'operato del pubblico ufficiale durante il compimento di un atto del suo ufficio (c.d. resistenza impropria).
Chiarito ciò, potrebbe verificarsi il caso in cui un soggetto viene fermato durante un controllo di polizia e consapevole di essere sotto effetto di stupefacenti e senza patente, alle troppe richieste formulate dagli Operanti (fornire un documento di riconoscimento, la patente di guida, scendere dalla macchina etc), il predetto comincia ad inveire contro i due poliziotti, proferendo frasi intimidatorie nei confronti di uno e allontanando con un spintone l'altro, per, poi, successivamente darsi alla fuga.
A seguito dell'arresto, il soggetto agente risponderà di due reati di cui all'art. 337 c.p.?
La questione è stata al centro di diverse pronunce Giurisprudenziali, nello specifico:
Il problema veniva risolto, un anno dopo, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con sent. del 22 febbraio 2018 la numero 40981, confermano sostanzialmente la seconda pronuncia della Sezione VI, statuendo che integra un concorso formale di reati, ex art 81 comma 1 c.p., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.
Quindi, in estrema sintesi, il soggetto attivo del reato che commette con una sola azione od omissione più reati risponde di un solo reato di cui all'art. 337 c.p. con un aumento di pena fino al triplo.