Quali sono vizi della volontà e gli stati soggettivi che rilevano nel negozio concluso dal rappresentante?

21.11.2024

Il codice civile disciplina, sotto il profilo soggettivo della rappresentanza, l'attività posta in essere dal rappresentante che va a produrre effetti nel patrimonio del rappresentato.

Ora, la capacità di divenire titolare di rapporti giuridici negoziali deve essere valutata tenendo conto della persona del rappresentato, giacchè nella sfera giuridica di esso, si produrranno effetti giuridici di un negozio che è stato compiuto dal rappresentante.

Praticamente, il rappresentato che conferisce una procura, deve essere capace di agire, mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, ex art. 1389 c.c., co. 1.

Ma, che cos'è la procura?

La procura è un negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarlo e avendo rilevanza esterna, và ad incidere nei rapporti esterni tra il soggetto rappresentato e i terzi.

La procura può essere espressa (se conferita esplicitamente) o tacita (se conferita con "fatti concludenti); inoltre, essa può risultare generale, per tutti gli affari, ovvero speciale se riguarda uno o piò affari determinati.

Si differenzia dal mandato?

Si!

Mentre il mandato è un contratto bilaterale che costituisce diritti ed obblighi per le parti e regola i rapporti interni tra mandante e mandatario, la procura può essere connessa ad un diverso negozio dal mandato.

Tornando a noi e all'oggetto dell'articolo, per accertare eventuali vizi della volontà o stati soggettivi, si guarda al soggetto rappresentante presente alla stipula del negozio e alla sua dichiarazione di volontà.

Ebbene, nel caso di vizi della volontà il negozio sarà annullabile.

Ma vi è di più! Ai sensi dell'art. 1390 c.c. si enuncia che "se il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il negozio sarà annullabile solo se era viziata la volontà del rappresentato."

Dott.ssa Veronica Riggi