Trascrizione degli atti di nascita che attestano la filiazione di coppie omosessuali o figlio nato a mezzo di maternità surrogata

08.09.2023

L'art. 1 del Codice civile dispone che "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento nascita."

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civile che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, diritto all'identità personale).

Cosa è l'atto di nascita?

È un documento dell'ufficiale di stato civile emesso a seguito di denuncia della nascita compiuta da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico o dalla ostetrica, o da un'altra persona che abbia assistito al parto.
In tale atto vengono indicati, oltre a luogo, data e ora della nascita, le generalità dei genitori (nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza), il sesso del neonato e il nome che gli viene dato.
Secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

Circa l'efficacia dell'atto di nascita, in dottrina, dopo un complesso dibattito, sono state espresse molteplici e differenti opinioni che sinteticamente possono essere riassunte in:

- efficacia costitutiva dello status di figlio;

- efficacia probatoria dello status di figlio.

Sono previste tre diverse possibilità attraverso cui rendere la dichiarazione di nascita:

  • Dichiarazione di nascita presso il Comune in cui è avvenuto il parto presentando l'attestazione contenente le generalità della madre, nonché le indicazioni del comune, dell'ospedale, della casa di cura ove è avvenuta la nascita del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. Se i genitori sono residenti in altro comune l'atto di nascita sarà trasmesso per la trascrizione;
  • Dichiarazione di nascita resa alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura ove è avvenuto il parto entro tre giorni dalla nascita: Il direttore sanitario o suo delegato può ricevere il riconoscimento del figlio. La trascrizione va fatta nel comune nel cui territorio è situato il centro di nascita oppure su espressa richiesta nel comune di residenza della madre;
  • Dichiarazione di nascita fatta dai genitori nel proprio comune di residenza entro dieci giorni dal parto: L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre, deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto;
  • In caso di bambino nato morto ovvero morto prima della dichiarazione, la competenza è dell'ufficiale dello stato civile del comune di nascita.

Il minore va sempre iscritto anagraficamente nel comune di residenza della madre (art. 7 DPR 223/1989). Anche se i genitori hanno scelto di rendere la dichiarazione di nascita all'U.S.C. del comune di residenza del padre, qualora i genitori risiedano in due comuni diversi, l'atto di nascita va inviato al comune di residenza della madre per l'inserimento del figlio nel suo stato di famiglia.

Orbene…

Sappiamo che la filiazione è il rapporto che intercorre tra il genitore e le persone da lui procreate e che con la riforma della filiazione non vi è più una distinzione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio. Con tale, quindi, novella si è espunto dall'ordinamento qualunque distinzione tra la filiazione cd. legittima e la filiazione cd. naturale, introducendo una disciplina unitaria.

In tema di filiazione si è posto soprattutto il problema della trascrivibilità degli atti stranieri, validamente formati in base a normative di dubbia compatibilità con ordine pubblico internazionale. Discusso, infatti è il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile italiano degli atti stranieri, attestanti la filiazione nei confronti di coppie omosessuali, nonché la trascrizione degli atti stranieri di figli nati a seguito di utilizzo di tecniche di fecondazione artificiale eterologa (vietata in Italia) e quelli nati da maternità surrogata vietata e penalmente sanzionata.

Lo scontro sui diritti si sta consumando in tutta Italia e in particolare a Padova, dove la Procura ha recentemente deciso di impugnare 33 atti di nascita di "bimbi arcobaleno" nati all'estero da due mamme. "Va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione, secondo cui può essere registrato come genitore quello biologico, un atto di nascita con due mamme", hanno detto i pm veneti. "La seconda mamma, per la legge, non esiste".

In questi 33 atti giudiziari, si spiega che un atto di nascita registrato con "due mamme" va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione. Per questo il Procuratore chiede al Tribunale la rettifica dell'atto di nascita del bambino attraverso la "cancellazione" del nome della madre non biologica e la "rettifica" del cognome attribuito alla figlia, tramite cancellazione di quello della "seconda mamma".

Tutto ciò è partito da una decisione della Corte europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, che ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso, che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita, legalmente riconosciuti all'estero, per bambini nati tramite la maternità surrogata.

Le coppie sostengono che il nostro Paese viola il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, e anche quello dei minori, poiché non si consente loro di trascrivere gli atti di nascita indicando come genitore una persona che non è legata biologicamente al bambino nato attraverso il ricorso a una gestazione per altri.

(Strasburgo non è dello stesso avviso!) Per la Corte, infatti, è sufficiente che "il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori non biologici non si sia scontrato con un'impossibilità generale e assoluta" a legalizzare questo rapporto "dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione", che hanno deciso di non utilizzare. La strada indicata dai giudici è quella della stepchild adoption, uno strumento che tutela il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore di intenzione "non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione e istruzione". Un riconoscimento dello status di figlio "e dei relativi diritti e al genitore di intenzione pienezza della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale".

La giurisprudenza nel corso degli anni ha ritenuto riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti il nato e figlio di due donne, atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come l'ordine pubblico e il buon costume (immodificabili), alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e genare dei soggetti di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.[1]

Tuttavia nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006, poi hanno escluso che sia da ricondurre al principio fondamentale dell'ordinamento l'eterosessualità, sancendo la non contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale del riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione del minore da parte della coppia omo affettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello di adozione, non costituendo elemento ostativo l'omosessualità, ove si esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

La legge italiana ha indotto le coppie, ivi comprese quelle omosessuali, a recarsi all'estero (turismo riproduttivo) per fruire di tecniche che nel nostro paese sono vietate.

A questo punto della mia spiegazione, bisogna operare una distinzione tra trascrizione dell'atto di nascita di figlio nato a mezzo di fecondazione eterologa, da coppia omosessuale e trascrizione dell'atto di nascita da figlio nato a mezzo di maternità surrogata, per la coppia omosessuale: quanto alla prima questione, la giurisprudenza ha chiarito come la trascrizione di tale atto di nascita risulti vietato, restando possibile nel caso di nascita all'estero, nonostante l'assenza di legame biologico, con il genitore cittadino italiano, riferendosi dunque alla riconoscibilità del rapporto di filiazione con il cd. genitore intenzionale.

Nel caso del minore cittadino straniero il riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre surrogata è subordinato alla verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale e non interno facendo emergere, invero, una contraddizione tra il riconoscimento del rapporto di filiazione che risulta dall'atto di nascita estero e quello derivante dal riconoscimento italiano. È così inteso anche il concepimento avvenuto all'estero mediante procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto dalla coppia omo affettiva femminile che, non può trovare accoglimento nonostante il bambino nasca in Italia, poiché il legislatore ha limitato l'accesso a tali tecniche solo in caso di infertilità patologica. Quanto alla maternità surrogata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno negato a più riprese la trascrizione dell'atto di nascita del figlio nato da coppia omosessuale a mezzo di maternità surrogata e il riconoscimento, per l'effetto, del rapporto di filiazione con il genitore cd. intenzionale. Le stesse, nella sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, nel ritenere la maternità surrogata una pratica offensiva per la dignità della donna e per le relazioni umane, hanno ribadito la non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero che indichi genitore del bambino, il genitore intenzionale, così come l'atto di nascita ovviamente.

La Cassazione ha anche chiarito che il bambino ha gli stessi diritti dei bambini nati in "condizioni diverse" a cui deve essere attribuito lo stato di figlio per il partener della madre che ha condiviso, con il genitore genetico, il disegno procreativo e ha concorso a prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

Dott.ssa Veronica Riggi

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[1] Cass. 19599/2016