
Decreto Sicurezza: il differimento della pena per donne incinte e madri di prole inferiore a un anno diventa a discrezione del giudice
A cura di Dott.ssa Gemma Colarieti
Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. decreto "Sicurezza"), convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80 fin dai tempi in cui era solo un disegno, è stato oggetto di dibattitti mediatici, politici e da parte dei giuristi per gli esemplari inasprimenti sanzionatori in tema di "sicurezza urbana" e per la creazione piuttosto numerosa di nuove fattispecie di reato e di circostanze aggravanti, che recheranno un ulteriore incremento della popolazione carceraria.
Tra le novità in tal senso, a rischio di incostituzionalità, è quella contenuta nell'art.15, lett. a), D.L. n. 48/2025, che, con l'abrogazione dell'art. 146 c.p., comma 1, nn. 1) e 2) e la riscrittura dell'art. 147 c.p., ha reso facoltativo, anziché obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne condannate in stato di gravidanza o madri di infanti di età inferiore ad un anno, così parificando il trattamento a quello delle madri di prole di età superiore ad un anno ed inferiore a tre anni.
Il diverso trattamento consiste nel fatto che per le seconde il collocamento presso tali istituti è condizionato a «esigenze di eccezionale rilevanza» che hanno impedito il rinvio dell'esecuzione della pena consentono che quest'ultima sia eseguita presso un istituto a custodia attenuata, mentre per le prime è previsto un obbligo di esecuzione presso un ICAM.
Tuttavia, questa soluzione sembra non tenere conto degli attuali limiti di capienza e collocazione geografica degli istituti di custodia attenuata, come evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel suo parere al decreto "Sicurezza".
Il rischio è dunque che il collocamento presso un ICAM si traduca in una misura ancora più afflittiva, a detrimento della funzione rieducativa della pena sancito dall'art. 27 comma 3 della nostra Costituzione.
Rimane, comunque, salva per il giudice, qualora non ritenga sussistano le condizioni per la concessione del rinvio, la possibilità di disporre, in alternativa alla carcerazione, la detenzione domiciliare surrogatoria ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit.
La differenza di non poco conto, però, è che mentre prima del decreto "Sicurezza", nell'ipotesi di donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la detenzione domiciliare era l'alternativa scelta soltanto nel caso in cui ragioni di sicurezza non consentissero l'applicazione tout court del rinvio, a seguito della riforma, invece, la detenzione domiciliare verrà disposta dal giudice in alternativa alla carcerazione solo quando le esigenze di tutela del rapporto madre-figlio risultino prevalenti su quelle di sicurezza.
Infine, il decreto Sicurezza introduce una nuova ulteriore ipotesi di revoca del rinvio dell'esecuzione della pena nel caso in cui la madre «durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore».
