L’impatto dei conflitti bellici anche sull’ambiente: il quinto crimine internazionale di ecocidio nel panorama internazionale e nazionale

15.04.2026

A cura di Dott.ssa Federica Lusito

L'articolo analizza l'evoluzione dell'ecocidio come quinto crimine internazionale, dalla proposta del 2021 della Stop Ecocide Foundation fino alla Direttiva UE 2024/1203. 

Viene approfondito il recepimento italiano di tali standard, con modifiche al Codice Penale e al d.lgs. 231/2001. Infine, si evidenzia come i conflitti bellici siano i principali catalizzatori di disastri ecologici, come si evince dai dati dei rapporti UNEP e FAO del 2024 e 2025 sulla striscia di Gaza. 

Con il presente articolo si vuole sottolineare come l'ecocidio possa rappresentare uno strumento indispensabile per garantire giustizia alla biosfera e alle generazioni future.

1. Nascita ed evoluzione del dibattito sull'ecocidio come autonomo crimine internazionale.

Il dibattito circa il delitto di ecocidio affonda le sue radici nella necessità di enfatizzare una prospettiva ecocentrica del diritto penale interno ed internazionale, accanto alla visione puramente antropocentrica, dove l'ambiente sia tutelato come bene in sé. 

Certamente, l'evoluzione del dibattito e l'esigenza di fornire un chiaro quadro normativo alla tutela ambientale sono stati accelerati dall'escalation dei conflitti bellici moderni. 

Gli studi su tali conflitti hanno evidenziato come la distruzione degli ecosistemi sia una conseguenza inevitabile delle aggressioni su vasta scala e che influisce anche sulla ripresa delle attività produttive di tali territori.

Il concetto di ecocidio, dunque, nasce dall'esigenza di colmare una lacuna nel diritto internazionale, sempre più orientato alla tutela dell'ambiente come luogo di estrinsecazione della personalità dei consociati.

Un sicuro punto di svolta è la proposta del 2021 del Panel di esperti indipendenti Stop Ecocide Foundation, che ha definito l'ecocidio come "atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente".

La guerra, con la sua capacità di distruggere interi ecosistemi, è diventata la principale ragione per attuare il disegno di previsione dell'ecocidio come crimine internazionale, da affiancare al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e al crimine di aggressione.

2. Le iniziative a livello sovranazionale.

Prendendo le mosse dall'istanza del Panel di Stop Ecocide Foundation, il quadro internazionale appare stratificato ma univoco nel riconoscimento della tutela rafforzata dell'ambiente.

Innanzitutto, sebbene l'art. 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, punisca i danni ambientali come crimini di guerra, alcuni Stati (Vanuatu, Fiji e Samoa), nel 2021, hanno proposto il formale inserimento dell'ecocidio come crimine autonomo, perseguibile anche in tempo di pace.

La stessa Commissione europea, nella sua Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2021, al fine di rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, pur non definendo giuridicamente l'ecocidio, si riferisce ad esso come un "insieme di abusi che si verificano su vasta scala e che comportano danni ambientali gravi o a lungo termine". 

La Commissione, nella stessa sede, proponeva di aggiungere nuove categorie di reati che causano danni rilevanti, avvicinando il quadro normativo alla punizione di condotte devastanti per l'ecosistema, ed evidenziando la necessità di misure più severe sui dati allarmanti della crescita della criminalità ambientale, con un tasso di annuo tra il 5% e il 7%.

Un punto di svolta avviene nel 2024, con la Direttiva UE 2024/1203 che introduce i cd. reati qualificati, pressoché sovrapponibili all'ecocidio, per condotte che causano danni irreversibili o a lungo termine, con la previsione di pesanti sanzioni per le aziende responsabili. Si auspica, infatti, ad esempio, che gli Stati Membri prevedano una multa fino al 5% del fatturato annuo mondiale e pene detentive fino a 8 anni per i dirigenti.

Nello stesso anno, viene firmato il Joint Global Statement of Major Groups and Stakeholdersche rappresenta la posizione consolidata di vari gruppi della società civile mondiale esperti sul tema. Tale documento esprime una profonda preoccupazione per la lentezza delle azioni internazionali di fronte alla triplice crisi planetaria: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento.

Nel 2025, viene adottata la Convenzione del Consiglio d'Europea, la quale, al fine di armonizzare le sanzioni penali, obbliga gli Stati a perseguire i danni "gravi e diffusi" che superano i confini nazionali, enfatizzando la responsabilità delle imprese per i reati commessi a loro vantaggio.

3. Le recenti iniziative a livello nazionale.

In Italia, la tutela ambientale si è evoluta dalla Legge 68/2015, con l'introduzione degli artt. 452bis e 452quater c.p., fino al recepimento degli standard europei fissati dalla Direttiva UE del 2024, attraverso lo schema di decreto legislativo, attualmente in discussione in Parlamento.

Lo schema di decreto, in particolare, si concentra sul Titolo VI-bis del Libro II del Codice Penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, modificando l'art. 452bis c.p. per includervi la nozione di habitat e introducendo un nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452bis.1 c.p.). 

Inoltre, innalza la pena dell'art. 452ter c.p., nel caso di morte o lesioni gravissime derivanti dai delitti di inquinamento o di commercio di prodotti inquinanti e vengono introdotte nuove circostanze aggravanti, quali il profitto di rilevante entità o l'utilizzo di falsa documentazione (art. 452sexiesdecies c.p.), applicabili a tutti i reati del Titolo in questione. Sono inoltre apportate modifiche in tema di pene accessorie e confisca allargata per includervi anche il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.

In linea con la Direttiva europea, sono apportate modifiche al d.lgs. 231/2001. In particolare è ampliato il catalogo dei reati di cui all'art. 25undecies d.lgs. 231/2001, oltre ad inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario e introdurre un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

4. Il caso: l'impatto del conflitto bellico sull'ambiente nella striscia di Gaza secondo i Rapporti UNEP e FAO 2024-2025.

L'impatto dei conflitti bellici sull'ambiente trova una conferma drammatica nei dati relativi alla striscia di Gaza (Rapporti UNEP e FAO 2024-2025).

I dati mostrano che – al 28 luglio 2025 – l'86,1% della superficie agricola totale risulta danneggiata ed è documentata la scomparsa del 97% delle colture arboree, con una perdita quasi totale degli habitat naturali. Inoltre, sono stati generati circa 61 milioni di tonnellate di detriti, che contengono sostanze pericolose come amianto, metalli pesanti e residui chimici di munizioni.

L'infrastruttura idrica ha subito danni per oltre 500 milioni di dollari. Si stima che, prima del conflitto, solo il 3% dell'acqua rispettava gli standard WHO; attualmente, la disponibilità è scesa a soli 3-15 litri pro capite al giorno, con reti fognarie distrutte che scaricano liquami direttamente in mare.

Questi dati evidenziano come la distruzione ambientale legata ai conflitti non sia solo una perdita di risorse, ma una violazione del diritto alla vita delle generazioni future. 

L'ecocidio si configura, quindi, come uno strumento necessario per garantire giustizia a chi subisce gli effetti devastanti della guerra sulla biosfera.

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