Sulla non irragionevole sproporzione del minimo edittale dell'oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis c.p

22.01.2025

C. Cost., 24 settembre 2024, n. 166

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Con sentenza del 24 settembre 2024, n. 166, la Corte costituzionale, a seguito della questione sollevata dal Tribunale di Trieste, è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione del minimo edittale dell'art. 341-bis c.p. fissato in sei mesi di reclusione con il d.l. n. 53 del 2019.

In particolare, all'imputato erano contestati vari reati, tra cui quello di oltraggio a pubblico ufficiale, per aver offeso alla presenza di più persone il prestigio dei Carabinieri intervenuti. Il giudice di merito aveva individuato vari elementi che deponevano per un giudizio di sproporzione e di irragionevolezza del minimo edittale:

  • come con riferimento alla precedente formulazione del reato, contenuta nel vecchio art. 341 c.p., la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del minimo edittale, la medesima conclusione si renderebbe necessaria con riferimento alla nuova formulazione;
  • la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, caratterizzata da una maggiore carica offensiva rispetto a quella di oltraggio, è punita con il medesimo minimo edittale della fattispecie di oltraggio;
  • all'illecito di cui all'art. 341-bis c.p. non sarebbe applicabile l'art. 131-bis c.p., che preclude la dichiarazione di non punibilità «quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni»;
  • l'estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, ultimo comma, c.p., in assenza di un esiguo minimo edittale, creerebbe disparità di trattamento tra chi ha le capacità economiche per riparare il danno e andare esente da pena e chi, privo di tali risorse, non potrebbe evitare l'applicazione di una pena inferiore ai sei mesi di reclusione. Tra l'altro, l'estinguibilità del reato per il ristoro del danno evidenzierebbe la natura non particolarmente grave del reato in esame.

Il giudice delle leggi, dopo aver riepilogato le modifiche normative intervenute sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni addotte dal giudice rimettente, per le seguenti ragioni:

  • la precedente decisione della Corte costituzionale sulla fattispecie di reato in questione concerneva una formulazione ben più ampia di quella attualmente prevista dall'art. 341-bis c.p. Invero, con la riforma del 2019 il legislatore ha introdotto requisiti precedentemente non contemplati, quali la «presenza di più persone» e che l'offesa avvenga «in luogo pubblico o aperto al pubblico». Ciò restringe «significativamente l'ambito applicativo della nuova fattispecie di oltraggio» e, di conseguenza, consente di ritenere che la pena minima non sia sproporzionata rispetto a tali condotte caratterizzate da apprezzabile gravità;
  • le fattispecie di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale condividono attualmente una matrice in comune, individuata nella finalizzazione della condotta «rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione». In altri termini, la fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p. non è meramente una offesa al prestigio del singolo pubblico ufficiale, bensì un pericolo per la concreta attuazione dello specifico atto d'ufficio che la condotta del reo mira ad ostacolare. Sebbene corrisponda al vero che il reato di cui all'art. 337 c.p. contiene un quid pluris rispetto alla fattispecie di oltraggio, consistente nella violenza o minaccia, tale elemento differenziale è comunque valorizzato dal legislatore nella individuazione del massimo edittale.

Inoltre, si deve notare che neppure l'argomento relativo alla impossibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. risulta convincente. Infatti, il comma 3, n. 2, della citata disposizione prevede una preclusione non per tutte le ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, ma solo per quelle realizzate contro «un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza».

Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto che il minimo edittale previsto dall'art. 341-bis c.p. non sia contrario al principio di proporzionalità, sia sul versante della dimensione intrinseca dello stesso (valutata alla stregua del rapporto con la gravità del ventaglio di condotte sussumibili nella fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale), sia su quello della dimensione estrinseca (nel rapporto con il reato di resistenza a pubblico ufficiale).

Dott. Marco Misiti