Procedimento unico: i nuovi profili processuali introdotti dalla Riforma Cartabia in materia di famiglia

04.03.2024

Il procedimento Unico in materia di famiglia è stato introdotto dalla, ormai nota Riforma Cartabia e viene applicato a tutti i procedimenti instaurati dopo l'1/03/2023 inerenti allo status delle persone e ai procedimenti relativi ai minori e alle famiglie, rientranti nella competenza del Tribunale dei Minorenni, del Tribunale Ordinario e dell'Ufficio del giudice tutelare, e per tale motivo, anche ai procedimenti di separazione, divorzio, mantenimento e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per i procedimenti di modifica delle condizioni di mantenimento.

Restano, però, escluse dal campo di applicabilità del presente procedimento le seguenti materie.

  • dichiarazioni di adottabilità
  • migrazione
  • protezione internazionale
  • adottabilità

Il procedimento unico viene introdotto con la domanda giudiziale del ricorso ex art.473bis.12 c.p.c., che oltre ai dati essenziali come quelli anagrafici, la competenza, ecc, dovrà riportare anche altre importantissime informazioni, quali:

  • chiara e sintetica esposizioni dei fatti e degli elementi di diritto su cui di fonda la domanda, nonché le conclusioni;
  • indicazione specifica dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione;
  • indicazione dei procedimenti aventi questioni connesse o stesso oggetto;

Essenziale è che, in caso di figli minori, venga allegato il c.d. "piano genitoriale", il documento con cui i genitori vanno a riportare tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, nonché i vari turni di cura e la ripartizione delle festività.

Lo ratio dell'inserimento di tutte queste informazioni, va rinvenuta nel fatto che si intende fornire al Giudice, già dalla I udienza, un quadro molto completo sia del petitum che della causa petendi.

A questo punto, infatti, entro 3 giorni dal deposito del ricorso, il Presidente designa il Giudice relatore a cui affidare la trattazione della causa e fissa con decreto l'udienza del procedimento che non può essere fissata oltre 90 giorni dal deposito del ricorso; mentre, il resistente, può costituirsi entro e non oltre il trentesimo giorno prima dell'udienza con una memoria contenente i requisiti richiesti nell'art.473bis.12 co. II, III e IV c.p.c.

Entro 20 giorni prima dell'udienza il ricorrente può presentare un'apposita memoria con cui rispondere ai fatti allegati dal resistente, modificare o precisare le proprie domande e conclusioni, nonché proporre domande ed eccezioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti.

Fino a 10 giorni prima dell'udienza, il resistente può depositare una memoria con cui porre ulteriori precisazioni relativamente alle proprie domande, alle eccezioni e alle conclusioni già proposte.

Infine, fino a 5 giorni prima dell'udienza il ricorrente può depositare una memoria indicante solo ed esclusivamente le indicazioni a prova contraria ai mezzi di prova dedotti nella memoria precedente del convenuto.

Essenziale è l'art. 473 bis. 15 c.p.c., in quanto pone in capo al Presidente o al giudice designato, la possibilità di emettere un decreto totalmente nell'interesse dei figli o delle domande proposte dalle parti anche inaudita altera parte prima dell'udienza, in tutti quei casi in cui vi sia il rischio che un pregiudizio imminente o quando la convocazione delle parti potrebbe non consentire l'attuazione dei provvedimenti.

Il decreto deve poi essere confermato, modificato o revocato entro 15 giorni dalla sua emissione in una udienza appositamente fissata.

Il giorno della prima udienza di comparizione, le parti sono accompagnate dai rispettivi difensori e vengono ascoltate dal Presidente che esperisce un tentativo di conciliazione.

Al fallimento del predetto tentativo, o il presidente formula una soluzione bonaria motivata, o, ritenuta già la causa matura per la decisione anche senza ammettere i mezzi di prova, il Presidente richiede ai difensori di pronunciare le proprie conclusioni e richiede la discussione della causa nella stessa udienza o in udienza successiva, su istanza di parte, rimettendo la causa in decisione, o ancora, se ritiene necessario assumere mezzi di prova, con un'ordinanza predispone il calendario dell'istruttoria e fissa l'udienza entro 90 giorni per assumere i mezzi di prova.

Una volta conclusa l'istruttoria, il giudice fissa l'udienza di remissione della causa in decisione e assegna i seguenti termini alle parti:

  • 60 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni;
  • 30 giorni prima dell'udienza i difensori devono presentare le comparse conclusionali;
  • 15 giorni prima dell'udienza possono presentare le repliche.

Una volta terminata l'udienza, il giudice delegato trattiene la causa in decisione e si riserva di riferire al collegio che emette la sentenza entro i 60 giorni successivi.

Dott.ssa Martina Carosi