Di regola il legislatore non si preoccupa dell'equilibro dello scambio contrattuale. Sono infatti le parti a definire i termini economici del loro rapporto e a valutare la convenienza dell'affare e, come ben sappiamo, ai sensi dell'art. 1322 c.c., con questo tipo di libertà contrattuale, l'ordinamento non interferisce.

Sono considerati agrari i contratti che, attraverso il conferimento del fondo o del bestiame, sono diretti a dar vita all'impresa agricola e a disciplinarne l'attività.