Sebbene la maggior parte dei reati attengano a condotte realizzate da autori singoli, l'innesto dell'art. 110 c.p. alle singole fattispecie incriminatrici ne estende la portata anche alle ipotesi in cui la condotta penalmente illecita veda coinvolte più persone.

Per l'esistenza di un reato non è sufficiente la sussistenza di un comportamento umano cosciente e volontario conforme alla norma incriminatrice, ma occorre anche che non sussistano cause soggettive e oggettive di esclusione del reato.

La disciplina del diritto penale minorile ha un legame con la Costituzione italiana, in particolare con gli artt. 27 e 31 comma 2 .