L'art. 1703 c.c. statuisce che il mandato è un contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno a più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).

In ambito contrattuale il consenso espresso dai contraenti può assumere diversa rilevanza a seconda della tipologia di negozio che gli stessi intendano concludere.